Tribunale di Genova 17 luglio 2020

"Nel caso in esame, l'attuale situazione politico-sociale del Gambia, come sopra ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015 v. anche Cass. 4455/2018) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Tribunale di Genova 21 luglio 2020

Va segnalato, poi, il generalizzato ed altissimo livello di corruzione delle forze di polizia bengalesi, oltre che inefficienti per carenza di mezzi e strutture; la polizia è vissuta dai comuni cittadini più come un nemico da evitare per il timore di taglieggiamenti, che come un organismo a cui richiedere protezione.
Tutto ciò è indicativo di una grave situazione di violazione dei diritti, soprattutto da parte delle autorità o di organismi a questi collegati (servizi di sicurezza).

Tribunale di Genova 20 luglio 2020

D’altra parte, la gravità delle condizioni familiari che hanno visto il ricorrente, orfano di padre ed abbandonato dalla madre, seguito solo dai vecchi nonni, privato del diritto allo studio e poi molestato da una banda di criminali notoriamente pericolosa e violenta, senza adeguata tutela da parte dello stato e la situazione del Paese di origine insicuro e gravemente inadeguato, permette di ritenere sussistenti i presupposti per una protezione umanitaria.

Tribunale di Genova 22 luglio 2020

Ciò posto, occorre tenere conto:

- della situazione relativa alla violazione dei diritti fondamentali in Guinea Conakry. Secondo il rapporto Freedom in the World 2017, che analizza e classifica il grado di tenuta e salvaguardia dei fattori relativi ai Diritti Politici e Le Libertà Civili, la Guinea è a livelli assai bassi (Freedom House (....))

Tribunale di Genova 16 luglio 2020

" (...) occorre tenere conto: Sotto il profilo soggettivo, della situazione socio-politica dell'area di provenienza, che resta critica dal punto di vista della salvaguardia dei diritti umani e della tutela del cittadino contro gli abusi di potere, il che consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si ritroverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (Cass. 3347/2015 e anche Cass. 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

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