Corte Suprema di Cassazione 2 ottobre 2020 

(...)il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (nn. 9230/20 e 13897/19).

Tribunale di Genova 19 agosto 2021

Dal punto di vista oggettivo, occorre evidenziare come l’Ucraina sia pur sempre un paese in guerra, motivo per cui tutta la nazione risente delle drammatiche conseguenze derivanti dal noto conflitto. Come già evidenziato da questo Tribunale (si v., ad es., decreto 19 settembre 2018, Pres. Mazza Galanti, Est. Colmartino, nel procedimento n. 13091/2017 R.G.) secondo il rapporto annuale di Amnesty International (si v. https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/europa/ucraina/) in Ucraina vi sono migliaia di sfollati interni, il tenore di vita è peggiorato, si è verificato un aumento dei prezzi delle materie prime e dei servizi di base, e si sono anche verificate limitazioni alla libertà di espressione

Corte Suprema di Cassazione 16 Febbraio 2021

 

ciò posto, varrà nondimeno considerare come la corte territoriale non si sia fatta carico di verificare se, effettivamente, la circostanza che l'odierna ricorrente avesse in passato vissuto in Russia prima di pervenire in Italia, fosse effettivamente valsa a escludere il concreto rischio di essere ricondotta nel proprio paese d'origine, dovendo attribuirsi valore dirimente, in ogni caso, alla premessa (evidentemente non trascurabile) del possesso, da parte della ***********, della cittadinanza ucraina;

Corte Suprema di Cassazione 3 Febbraio 2021

6. Il terzo motivo, invece, è fondato.

6.1. Il ricorrente, infatti, lamenta l'omesso svolgimento del giudizio di comparazione: assume che la Corte, da una parte, aveva escluso la sua vulnerabilità, riconducendola esclusivamente alla sua assenza di problemi di natura economica (per il fatto di aver dichiarato di essere, in patria, benestante e di svolgere l'attività di fotografo), e, dall'altra, non aveva considerato la sua integrazione (fondata sulle circostanze che egli si trovava in Italia dal 2014 e si era ricongiunto alla sua famiglia di origine oltre ad essere convolato a nozze con la sua fidanzata) né la condizione di rischio in cui si sarebbe trovato rientrando in Ucraina come disertore, dove la sua incolumità era a rischio.

Tribunale di Genova 21 luglio 2020

"Ciò posto, occorre tenere conto:

- della situazione di conflitto e di violenza in Mali. La difficile e delicata situazione politica del Mali, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale ai fini dei presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) cit., costituisce elemento determinante ai fini della valutazione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

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