Tribunale di Genova, ord. 17 ottobre 2017

"La situazione è comunque grave, come evidenziato dalle fonti sopra riportate, anche nel centro e sud del paese non è stabilizzata, ed anzi si è deteriorata nell’ultimo anno. In attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che allo stato sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine; è pertanto sussistente il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
La vicenda narrata dal ricorrente – al quale, in assenza della possibilità di ricercare elementi a riscontro, deve essere quanto meno riconosciuto il beneficio del dubbio - deve pertanto essere inserita in tale contesto sottolineandosi altresì come non possa essere condivisa l’argomentazione della Commissione circa il non voler indicare i nomi degli assassini del suo amico: il ricorrente ha dichiarato dia ver temuto per la propria incolumità onde le ragioni circa il non volerli identificare -sempre che il ricorrente ne sia a conoscenza - appaiono chiare". 

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Tribunale di Genova, ord. 16 ottobre 2017

"La situazione del Mali sopra descritta, con particolare riferimento alla zona di provenienza del richiedente (Bamako), pur caratterizzata da instabilità, episodi di violenza localizzata, e, in alcuni casi, scontri tra fazioni opposte, non è tale da far ritenere sussistente una situazione di conflitto generalizzato nel senso anzidetto. La situazione è comunque grave, e, in attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che allo stato sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine; è pertanto sussistente il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. La vicenda narrata dal ricorrente – al quale, in assenza della possibilità di ricercare elementi a riscontro, deve essere quanto meno riconosciuto il beneficio del dubbio - deve pertanto essere inserita in tale contesto sottolineandosi altresì che appaiono deboli le argomentazioni della commissione con riferimento ad una presunta età fissa entro la quale la pratica della infibulazione deve essere compiuta. Nel corso dell’udienza inoltre il ricorrente ha prodotto documentazione medica e fotografica attestante la presenza di cicatrici astrattamente compatibili con l’episodio delle lesioni che gli avrebbe cagionato lo zio, nonchè documentazione afferente un discreto percorso di integrazione effettuato (partecipazione al progetto dell’Orto Collettivo, frequenza a corsi di italiano)."

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Tribunale di Genova, ord. 27 settembre 2017

"[...] emerge chiaramente dal suo racconto che il giovane, sin dall'età di quattordici anni è stato allontanato dalla famiglia e costretto ad arrangiarsi. Evidentemente la famiglia non disponeva di sufficienti mezzi per mantenerlo e se ne è liberata mandandolo in una scuola coranica, dove è noto che ragazzi non imparano nulla che possa aiutarli a costruirsi un futuro, ma restano completamente analfabeti. Se tornasse adesso alle sue terre ---- non saprebbe che fare e dove andare, nessuno lo accoglierebbe. Il vissuto traumatico del giovane è esposto anche nella certificazione della psicoterapeuta dott.ssa ---. E' stato inoltre provato che --- è in una situazione di vulnerabilità essendo malato di tubercolosi. In tale situazione ritiene il Tribunale che sia giusto concedere al ricorrente un periodo di permanenza in Italia, durante il quale egli si possa curare, come sta facendo, e, vista la sua giovane età, continuare a studiare e migliorarsi, in modo da essere un giorno autonomo, anche economicamente. A tal proposito occorre inoltre sottolineare che il ricorrente in Italia ha dimostrato ottime capacità di integrazione e di lavoro, studiando con buon profitto la lingua italiana e offrendosi come formatore presso la --- (vedi relazione del responsabile --- )."

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Tribunale di Genova, ord. 11 ottobre 2017

"...Il Bangladesh resta caratterizzato da una seria emergenza umanitaria. Si aggiunga che il ricorrente risulta aver lasciato il proprio paese non ancora maggiorenne e reca ancora le cicatrici delle violenze subite in patria (come da documentazione medica in atti). La precarietà della situazione del paese di origine e la vulnerabilità personale del ricorrente giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria."

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Tribunale di Genova, ord. 11 ottobre 2017

"Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata da un lato l’attuale difficile situazione politica del Bangladesh, che, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata e, dall’altro, il fatto che l’interessato non abbia alcuna anche minima prospettiva risocializzante nel suo paese di origine, trovandosi indubbiamente in una oggettiva situazione di grave “vulnerabilità”.

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