Con il provvedimento che si allega il Tribunale di Genova ha affrontato e risolto alcune importanti questioni in tema di natura giuridica della responsabilità della amministrazione penitenziaria per violazione dell'art. 3 CEDU, di eccezioni di compensazioni di crediti vantati nei confronti del detenuto e individuazione dello spazio vivibile all'interno delle celle detentive.

In particolare, le questioni affrontate sono state: 

“Risulta dirimente la doglianza relativa alla mancata valutazione della complessiva condotta di vita della ricorrente, in quanto l’Amministrazione si sarebbe soffermata solo sull’esistenza di un pregiudizio penale, senza altro indagare.
Invero, nella materia in questione, l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che si traduce.
“in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
Il conferimento dello status di cittadino, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 657/2017).
Il sindacato giudiziale sulla valutazione così compiuta dall'Amministrazione non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
E’ infatti vero che le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento “si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364/2023).
Tuttavia, una incompleta assunzione dei fatti indicativi della condotta di vita della ricorrente, anche successiva alla commissione dei reati in questione (nonché del suo grado di integrazione nella comunità nazionale), accertata nella circostanza, ha privato l’Amministrazione di elementi di giudizio potenzialmente rilevanti per una eventuale decisione finale di segno opposto.
Peraltro, nel caso in esame è documentata la formale riabilitazione dal detto reato, ottenuta dall’interessata nel 2023; dato storico che, se non poteva essere acquisito dal Ministero all’epoca dell’istruttoria (in quanto ancora la riabilitazione non era stata pronunziata), poteva e doveva ab origine essere valutato in termini di successiva condotta di vita dell’istante.
Ne segue l’illegittimità del provvedimento impugnato, con il suo conseguente annullamento, salvi gli ulteriori provvedimento dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere.”

Sentenza Tar Lazio 29 settembre 2025

"Al riguardo e sotto il profilo della carenza di istruttoria, non può che assumere
rilievo, risultando fondata, la censura relativa alla contestata omessa notifica del
preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, preavviso che
l’Amministrazione versa in atti senza la prova dell’avvenuta notifica al ricorrente.
Tale preavviso avrebbe consentito l’instaurarsi del contraddittorio con il ricorrente,
il quale avrebbe controdedotto e prodotto in seno al procedimento il verbale dei
Carabinieri di Asti, versato poi agli atti del processo, dal quale si evince
inequivocabilmente l’esistenza in banca dati di un “ rintraccio” dal quale sarebbe
emersa l’esistenza di due persone (e non di una sola) utilizzanti lo stesso
nominativo **********: l’una titolare di regolare permesso di soggiorno e
l’altra, “avente degli alias”, no.
Alla stregua delle evidenze procedimentali, anche stimolando il contraddittorio con
il prescritto preavviso di rigetto e favorendo la produzione degli apporti
documentali che il ricorrente avrebbe potuto assicurare in seno al procedimento
(come versati agli atti del processo), la Pubblica amministrazione avrebbe dovuto
condurre una puntuale indagine, giungendo ad adottare un provvedimento nel
quale, in parte motiva, diversamente da quanto accaduto con il provvedimento
impugnato del tutto laconico sul punto, risultasse chiarito se e sulla base di quali
elementi istruttori la sentenza del Tribunale di Cremona riguardasse proprio il
ricorrente e non anche il sig. +++++++++.
7. Tutto quanto precede è sufficiente a fondare l’accoglimento del ricorso -
con assorbimento delle ulteriori censure formulate non oggetto di specifica
disamina - e, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato. Deriva dalla
presente sentenza il vincolo conformativo, per l’Amministrazione, di rieditare il
potere esercitato con il provvedimento gravato, assicurando lo svolgimento della
istruttoria sulla questione di cui al punto precedente e giungendo all’adozione del
provvedimento conclusivo corredato da motivazione che renda evidenti gli esiti
della stessa.

Sentenza 09.07.2025

 

“La violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 si atteggia come vizio radicale del provvedimento nel caso di attività discrezionale… L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, comporta la necessaria caducazione dell’atto viziato (Cons. Stato, sez.III, 18 agosto 2022, n. 7267), presumendosi juris et de iure la rilevanza causale di tale omissione nel corretto esercizio del potere della P.A. l’impossibilità di provare in giudizio che il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato… Ed invero, il provvedimento in esame si connota per l’ampia natura discrezionale della valutazione rimessa all’autorità amministrativa (Tar per il Lazio, sezione V, 3 gennaio 2025 n. 142), sicché la denunciata violazione dell’articolo 10 bis integra un vizio totalmente radicale da precludere a questo giudice di di esaminare censure astrattamente idonee i) a far ritenere che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere o avere un contenuto diverso; ii) a sostituire, in prima battuta le valutazioni discrezionali non ancora esercitate da parte della P.A.”

Tar Lazio, 18 Aprile 2019

"Ai fini della concessione della cittadinanza, non vi è dubbio che il riferimento all'elemento reddituale, in disparte tutte le altre valutazioni di carattere discrezionale, debba estendersi all'interno nucleo familiare in quanto ciò che conta è che lo straniero, mirando ad ottenere l'inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, è assoggettato, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con mezzi sufficienti provenienti anche dai familiari conviventi a finanziare la spesa pubblica, funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali.

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