Con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del positivo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, come ricostruito sulla base della documentazione prodotta relativa alle esperienze svolte dall’arrivo in Italia. In particolare ricorrente ha conseguito una stabile posizione lavorativa, che gli consente di disporre già dall’anno 2024 di un reddito superiore a quello richiesto per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, ha appreso la lingua italiana e dispone di una stabile collocazione abitativa.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in COSTA D’AVORIO. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se
parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19, co. 1.1., d.lgs. 286/1998.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione.


