In primo luogo, ritiene il Collegio che il narrato del ricorrente in ordine alla propria appartenenza alla casta Osu sia credibile, in quanto il racconto è stato reso sempre in modo coerente (sia nell’audizione del 2016 dinanzi alla Commissione territoriale, sia in sede di memoria di domanda reiterata, sia – infine – dinanzi al Giudice istruttore), lineare e privo di contraddizioni ed – inoltre – risulta riscontrato dalle scarne COI disponibili3.
Tra le popolazioni Igbo del sud-est della Nigeria esiste un sistema castale, con la divisione delle persone tra le caste Diala ed Osu. Si tratta – con ogni probabilità – del più antico sistema di discriminazione tra caste esistente al modo e si ritiene che sia antico quanto lo stesso Igboland. Tale sistema è profondamente radicato nel diritto tradizionale e si trasmette di generazione in generazione senza che subisca l’influenza dall’occidentalizzazione dei costumi, dalla cristianizzazione di quel popolo e dall’evoluzione portata dall’affermazione della globalizzazione e dall’affermazione della democrazia e della cultura dei diritti fondamentali. Tale radicamento fa sì che la popolazione continui a dargli una severa attuazione. Il sistema è infatti sopravvissuto pressoché intatto anche alla legge del 1956 (c.d. Osu-Bill) ed ai provvedimenti legislativi e governativi adottati anche dopo l’indipendenza che lo hanno formalmente abolito.
In siffatto ordinamento tradizionale, gli appartenenti alla casta Diala si ritengono superiori agli appartenenti alla casta Osu, che vengono – per conseguenza – trattati come esseri inferiori. La faglia di divisione tra i due gruppi si palesa nella proprietà terriera, nelle diverse possibilità di accesso alle risorse economiche ed all’esercizio dei diritti. In particolare, mentre i Diala si definiscono “uomini liberi”4, gli Osu sono ritenuti alla stregua di schiavi, con funzioni sostanzialmente rituali e sacrificali; “Gli Osu sono percepiti come contaminati, con odore corporeo, e sporchi, quindi, usare lo stesso rubinetto o serbatoio di acqua o altro bene comune con gli Osu significa che sarà contaminato”5 tale idea di contaminazione si estende anche alle terre comuni, il cui utilizzo in qualsiasi forma è proibito agli appartenenti alla casta Osu.
Qualsiasi atto di non sottomissione degli Osu a siffatto sistema castale genera profondo risentimento nei Diala, i quali interpretano tali condotte come modalità di erodere il loro potere tradizionale.
Tale discriminazione genera un conflitto, da sempre radicato nel popolo Igbo, che si è fatto via via più aspro e negli ultimi anni ha raggiunto un’intensità tale da porre in pericolo la pace e l’unità della stessa etnia.
Dalle informazioni sopra riportate emerge il rischio concreto per il richiedente di subire atti persecutori in caso di rientro forzato in Nigeria, a causa della propria appartenenza castale, non potendo godere di una protezione effettiva da parte degli apparati statali nigeriani in virtù dell’abolizione solo formale del sistema castale e della concreta incapacità dello Stato di sradicare tale sistema.
Pertanto, si riconosce in capo al ricorrente lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, nonché degli artt. 7 e 8 d.lgs. 251/2007.
3 N. S. Amalu – Y. Abdullahi – E. Demson, Caste Conflict in Nigeria: The Osu/Diala Experience in Igboland, 1900-2017, in Global Journal of Social Sciences, Vol. 20, 2021, 77-85 – DOI: https://dx.doi.org/10.4314/gjss.v20i1.8; si veda – altresì – la bibliografia ivi citata.
4 “Un Diala è un nato libero in Igboland che non patisce alcuna discriminazione in virtù della circostanza della sua nascita. I suoi antenati erano percepiti come esseri puri e liberi e non erano sacrificati ad alcun dio o divinità”, Ivi p. 79 – traduzione del Giudice relatore dal testo inglese.
5 Ivi, p. 80 – traduzione del Giudice relatore dal testo inglese.

