“In conclusione, per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento del diritto d’asilo nella forma della protezione complementare regolata dall’art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e il percorso di effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall’art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l’art. 10, terzo comma della Costituzione. Più la persona è integrata nel nostro paese, più presumersi che il suo allontanamento pregiudichi la sua vita privata; anche nel caso di un percorso ancora in fase iniziale o, comunque,
intrapreso in modo non soddisfacente, vanno verificate le condizioni del paese di origine al fine di verificare se, come rilevato dalla Corte di cassazione, diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita Tale giudizio, secondo le parole della Corte di cassazione, va effettuato «con rigore e, allo stesso tempo, con umanità».
Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che, negli oltre quattro anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria identità sociale, sia per l’attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L’inserimento nel contesto sociale è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua, emersa anche in udienza.
Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, il buon inserimento lavorativo: il ricorrente
dapprima ha lavorato diverso tempo presso il medesimo datore di lavoro cui prestava assistenza personale, per circa 800 euro al mese.
Appena tale lavoro è terminato per ragioni non dipendenti da inadempimenti allo stesso imputabili, il richiedente è subito stato in grado di trasferirsi in Sicilia, reperire nuova sistemazione come da documentazione di ospitalità in atti oltre ad una nuova opportunità lavorativa, per la quale non ha ancora sottoscritto il contratto di assunzione solo perché – come documentato- è in attesa di formalizzare in Questura il rinnovo del permesso di soggiorno .
Dalla documentazione in atti non emerge la commissione di reati, né eventuali condotte illeciti o comportamenti comunque pregiudizievoli sono stati segnalati dalla parte resistente o dal Pubblico Ministero, interveniente necessario.
Alla luce della situazione del richiedente asilo, come rappresentata e documentata in atti, appare dunque evidente come il suo respingimento verso il Paese d’origine costituirebbe una lesione dei suoi diritti fondamentali, senza che sussistano ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, ostative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, accogliendo parzialmente il ricorso. In ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui agli artt. 2 e 3 in combinato disposto con l’art. 10, terzo comma della Costituzione, 8 CEDU, 5 co. 6, 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
intrapreso in modo non soddisfacente, vanno verificate le condizioni del paese di origine al fine di verificare se, come rilevato dalla Corte di cassazione, diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita Tale giudizio, secondo le parole della Corte di cassazione, va effettuato «con rigore e, allo stesso tempo, con umanità».
Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che, negli oltre quattro anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria identità sociale, sia per l’attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L’inserimento nel contesto sociale è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua, emersa anche in udienza.
Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, il buon inserimento lavorativo: il ricorrente
dapprima ha lavorato diverso tempo presso il medesimo datore di lavoro cui prestava assistenza personale, per circa 800 euro al mese.
Appena tale lavoro è terminato per ragioni non dipendenti da inadempimenti allo stesso imputabili, il richiedente è subito stato in grado di trasferirsi in Sicilia, reperire nuova sistemazione come da documentazione di ospitalità in atti oltre ad una nuova opportunità lavorativa, per la quale non ha ancora sottoscritto il contratto di assunzione solo perché – come documentato- è in attesa di formalizzare in Questura il rinnovo del permesso di soggiorno .
Dalla documentazione in atti non emerge la commissione di reati, né eventuali condotte illeciti o comportamenti comunque pregiudizievoli sono stati segnalati dalla parte resistente o dal Pubblico Ministero, interveniente necessario.
Alla luce della situazione del richiedente asilo, come rappresentata e documentata in atti, appare dunque evidente come il suo respingimento verso il Paese d’origine costituirebbe una lesione dei suoi diritti fondamentali, senza che sussistano ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, ostative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, accogliendo parzialmente il ricorso. In ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui agli artt. 2 e 3 in combinato disposto con l’art. 10, terzo comma della Costituzione, 8 CEDU, 5 co. 6, 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

