“Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto della difficile situazione di partenza e di eventuale rimpatrio (a prescindere dalla pericolosità dei creditori, resta l’ingente entità del debito e di povertà della famiglia) e del percorso di integrazione del richiedente.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Bangladesh. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, di cui si è detto, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione.
Gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio, per quanto di competenza.
Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell’art. 7 commi 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell’11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.”


