Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione del ricorrente faticosamente intrapreso in Italia, nonché della vulnerabilità emersa in corso di giudizio: dalla relazione sociale si evince, infatti, uno stato di sofferenza psicologica, manifestatosi anche con sintomatologie fisiche, e per il quale era stato intrapreso un percorso di presa in carico con uno psicologo del Dipartimento di Salute Mentale di (GE), poi interrotto a causa del mancato rinnovo contrattuale dello psicologo (relazione CAS 13/01/2026). Dalla relazione redatta in quella sede, si evince “un tono dell’umore generalmente deflesso. Anche per via della differenza linguistico-culturale sembra faticare a verbalizzare i propri stati emotivi interni con gli educatori della struttura, tendendo ad isolarsi ed a manifestare il proprio malessere per lo più attraverso sintomatologie fisiche” (relazione psicologica DSM Dott. XXXXXXX). Nel corso dell’audizione in Tribunale, il ricorrente ha riferito sentirsi meglio, e di non voler riprendere il percorso terapeutico.
Sotto il profilo dell’integrazione, si evidenzia che il ricorrente sta attualmente lavorando come aiuto commesso presso il kebab XXXXXXX (buste paga ottobre e novembre 2025 sui 500 Euro; UniLav incompleto, dal quale non si evince la durata del contratto).
Come detto, sotto il profilo linguistico, ha sostenuto l’audizione in questa sede anche in italiano, oltre ad aver depositato un certificato linguistico rilasciato dall’UniDa. La situazione complessivamente descritta conferisce pertanto al ricorrente, per il duplice ordine di motivi esposti, il diritto di ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 comma 1.1 primo e secondo periodo e art. 19 comma 1.2. d.lg


