Per concludere, comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in Guinea, la sua giovane età, specialmente quando è partito dal suo paese di origine ancora minorenne nel 2021, con la situazione in cui risulta ormai positivamente inserito, si ravvisa “un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento dall’attuale positivo contesto di vita, contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall’art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò la porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità.
In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che -valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. A ciò si aggiunge che sul territorio nazionale il ricorrente ha iniziato un buon percorso di integrazione.
- Alessandra Ballerini
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