“Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n. 50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare.
Al riguardo si osserva che l’art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all’osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955.
Secondo quanto esplicitato dall’art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno.
Analogamente, l’attuale testo dell’art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l’obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali.
Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell’art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato").
In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando
che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)».
Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 29593/2025 e prima ancora ord. n. 28162/2023 in materia di opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i.), la quale ha chiarito che «La rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali: ne consegue che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori.»
Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare e preso atto del venir meno dei criteri normativi contenuti nel previgente art. 19 T.U.I., deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai «criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole» e procedendo a una comparazione di tali elementi «con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro»…
Preliminarmente va chiarito che sebbene il ricorrente abbia proposto domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato, la mancata allegazione di una vicenda di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, esclude in radice la possibilità che la detta domanda trovi accoglimento
In effetti, il sig. Xxxxxx in sede di audizione ha riferito di aver lasciato il proprio Paese per ragioni esclusivamente economiche, ovvero per poter meglio provvedere al sostentamento della propria
famiglia. Il ricorrente descriveva le condizioni lavorative da lui vissute in Marocco, lamentando la difficoltà di ottenere avanzamenti di carriera a causa di un sistema spesso colpito, a suo dire, da fenomeni di ingiustizia e favoritismi….
Deve trovare accoglimento la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale per la tutela della vita privata e familiare. Va innanzitutto precisato che nel caso di specie è applicabile ratione temporis il testo del d.l. 20/2023, trattandosi di domanda proposta in sede amministrativa il giorno 8.10.2024 (così come riportato nel documento C3) e dunque dopo il giorno 11.3.2023, data di entrata in vigore del d.l. n. 20/2023. Ciò posto deve darsi atto del percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente.
Infatti, il sig. xxxxxxxxx ha documentato di lavorare – con contratto trasformato a tempo indeterminato a partire dal giorno 1.12.2025 – press xxxxxxxx s.r.l., con sede ad Albenga (SV), dove è stato impiegato dal 24.6.2025 come operaio. Tale impiego è stato documentato tramite allegazione di alcune buste paga percepite, scrittura privata intervenuta tra le parti e comunicazione obbligatoria Unilav.
Dall’estratto conto previdenziale dell’INPS si apprende, inoltre, come il ricorrente abbia svolto – a partire dall’anno 2023 – diversi lavori, tra cui quello alle dipendenze di xxxxxxxxx s.p.a. con sede a Genova dal 10.5.2023 al 30.9.2023.
Il percorso di inserimento del sig. xxxxxxx si è svolto anche sul piano della formazione, come dimostra la partecipazione al corso di formazione per lavoratori svoltosi nel mese di luglio 2023.
Nell’operare, pertanto, la necessaria comparazione tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia e
la condizione in cui il ricorrente si troverebbe in caso di rimpatrio, viene in rilievo il percorso di inserimento lavorativo intrapreso, tale da giustificarne la permanenza.
Alla luce di tali elementi può concludersi che l’allontanamento dal territorio italiano produrrebbe uno
sradicamento della persona del ricorrente non adeguatamente bilanciato da una prospettiva di
reinserimento agevole nel Paese di origine sicché deve ritenersi sussistente un concreto pericolo di
violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.”


