Tribunale di Genova 10/03/2026
Tribunale di Genova: accordata alla protezione speciale a cittadino del Bangladesh:
“si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del lodevole percorso di integrazione sociale svolto nel territorio italiano, protetto a mente dell’art. 19, co. 1.1. TUI e dell’art. 8 CEDU.
L’istante, arrivato in Italia nel maggio 2022, ed inizialmente accolto in un Cas di Genova, è riuscito in tempi rapidissimi ad inserirsi nel mondo del lavoro, probabilmente anche sfruttando le proprie capacità professionali, derivanti dall’avere lavorato già in precedenza come saldatore.
Risulta infatti che già dall’ottobre 2022 sia stato assunto con un contratto di lavoro, come operaio, dapprima a tempo determinato e, nel dicembre 2024, trasformato a tempo indeterminato, con qualifica di saldatore.
La documentazione versata in atti (v. par. 4) dimostra che, da allora, abbia sempre lavorato nel settore della cantieristica navale, senza soluzione di continuità, ad oggi presso la Società ***** a seguito di cessione del suo contratto da parte del precedente datore di lavoro ***** srl.
Grazie alla stabilità lavorativa ed ai redditi conseguiti e crescenti nel tempo (ad agosto 2023 risultava un imponibile irpef parziale pari ad € 14.288,42, a dicembre 2024 pari ad € 22.189,71 e a dicembre 2025 pari ad € 24.739,19), più che sufficienti a garantirgli un’indipendenza economica, è quindi riuscito anche ad emanciparsi dal circuito dell’accoglienza governativa, come risulta dalla richiesta di nuova iscrizione anagrafica, presentata al Comune di Genova nel febbraio 2025.
Inoltre, il suo impegno, finalizzato ad una effettiva inclusione sul territorio, lo ha anche dimostrato nello studio della lingua italiana, partecipando a corsi di lingua e riuscendo, nel 2024, a conseguire un attestato di conoscenza di livello A/2.
Tale percorso che, nel volgere di circa quattro anni, gli ha consentito di acquisire una propria autonomia economica ed abitativa risulta tanto più apprezzabile in quanto compiuto nonostante una bassissima scolarizzazione di partenza.
L’inserimento sul nostro territorio così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).
Tali esperienze contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare
quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell’art. 19 TUI ed all’art. 8 CEDU.
Se è pur vero che il richiedente mantiene legami significativi con il suo Paese di origine,
ove vivono ancora tutti i suoi familiari, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, al grado di integrazione raggiunta e alla volontà dello stesso espressa, formulando la domanda di protezione internazionale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare, contribuendo ai bisogni dei suoi familiari e costruirsi un futuro migliore."


