Tribunale di Genova 3/3/2026
Il Collegio si discosta nettamente dalle conclusioni tratte dall’Organo Amministrativo, dovendo
accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato proposta, per estensione, dal minore ***, alla luce delle Informazioni sul Paese di Origine (COI d’ora in avanti) reperite circa la generale e grave discriminazione subita dalle persone con disabilità, che si traduce in un ridotto o mancato accesso alle cure, all’istruzione, al lavoro, alla partecipazione alla vita sociale, a programmi volti a costruire un certo grado di autonomia, e più in generale, a standard di vita adeguati e rispettosi della dignità umana, che si riverberano nello stigma, anche istituzionale, manifestato dalla società tunisina nei confronti di questo determinato gruppo sociale....
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, delle COI illustrate e di quanto narrato dalla richiedente in relazione alle gravissime carenze riscontrate nella cura del figlio in Tunisia, emerge che le moltissime discriminazioni che subiscono le persone con disabilità assurgano, per quantità e qualità, a vera e propria persecuzione, specie nel caso in esame.
È pertanto fondato il rischio di persecuzione ai danni del figlio minorenne della ricorrente, al quale deve essere riconosciuto lo status di rifugiato.

