Tribunale di Genova 02/03/2026

“Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale alla luce non solo del fatto che, come riconosciuto dalla Commissione, in Italia è presente anche la propria moglie ma del fatto che il richiedente ha trovato lavoro nell’agosto 2024 (e, quindi, a soli cinque mesi dalla data di formalizzazione della richiesta di protezione) poi prorogato fino all’agosto 2025 come risulta dalle buste
paga depositate. Inoltre, la certificazione medica della figlia nata il *** 2024 (documentazione Reparto di Neurochirurgia dell’Istituto Giannina Gaslini, memoria 12 febbraio 2026) dimostra la necessità di cure mediche in Italia.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Tunisia.
In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, di cui si è detto, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione.
Gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio, per quanto di competenza. Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - in base all’art. 7
commi 1 lett. a) D.L. 20/23 (che ha abrogato la lettera a dell’art. 6 del dlgs 286/1998 con decorrenza dalla data del 6 maggio 2023), il permesso che verrà rilasciato alla scadenza non potrà essere convertibile in permesso per motivi di lavoro.”

