Tribunale di Genova 13 febbraio 2026

"Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa svolto nel territorio italiano, protetti a mente dell’art. 19, co. 1.1. e dell’art. 8 CEDU. Il ricorrente, in Italia da poco più di tre anni, grazie anche al supporto del circuito di accoglienza di cui ha potuto beneficiare inizialmente, ha saputo portare avanti un serio percorso di integrazione, dando prova di autonomia e determinazione. Inizialmente il ricorrente si è dedicato all’apprendimento della lingua italiana, riuscendo in breve tempo ad ottenere non solo l’attestato di conoscenza di livello A2 ma, altresì, il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione. Ancora, a riprova del suo serio interesse nell’apprendimento della lingua e nell’inserimento sociale, risulta agli atti l’ulteriore iscrizione al CPIA per l’anno 2024-2025. Oltre all’impegno profuso nello studio della lingua ha mostrato di volersi integrare sotto il profilo sociale anche iscrivendosi al servizio civile fin dal gennaio 2024. Per quanto attiene al profilo occupazionale, l’istante ha dimostrato determinazione, riuscendo in breve tempo a sottoscrivere regolari contratti, dapprima come manovale edile in due diverse ditte e successivamente, a far data dal giugno 2024, sottoscrivendo un contratto in somministrazione presso la società xxx spa che, seppur a tempo determinato, è stato più volte prorogato e risulta ancora oggi in essere. Dalla documentazione in atti emergono altresì redditi che possono ritenersi più che sufficienti per garantire l’indipendenza economica al richiedente. La sua autosufficienza economica ha così permesso a XXXXX di fuoriuscire dal circuito dell’accoglienza, fin dal giugno 2024, rendendosi indipendente anche sotto il profilo alloggiativo. Tali elementi, valutati complessivamente, delineano un percorso di integrazione crescente nel tempo e meritevole di essere positivamente valutato. L’inclusione sul territorio italiano, così come documentato in atti, è la testimonianza di un percorso di integrazione che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, tuttavia, si accompagna ad una serie esperienze sottese, non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali, l’apprendimento, giocoforza, della lingua italiana sul luogo di lavoro, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).
Tali esperienze pure contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell’art. 19 TUI e dell’art. 8 CEDU. Il suo percorso, dunque, verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Costa D’Avorio ed il suo rimpatrio costituirebbe pertanto, di per sé, una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, specie se parametrato alle difficili condizioni di partenza ed al percorso migratorio. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione."

