Tribunale di Genova 13 febbraio 2025

"Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del lunghissimo periodo di permanenza in Italia (26 anni, oltre metà della sua vita) e del positivo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, come ricostruito sulla base della documentazione prodotta relativa alle esperienze svolte dall’arrivo in Italia, come sopra esposte e documentate al paragrafo 4: il ricorrente lavora n regola dal 2022 ed ha dimostrato nel corso delle due audizioni in udienza una discreta conoscenza della lingua italiana.
Non portano a diversa conclusione i reati commessi, di cui si è dato conto, tenuto conto che i primi sono di modesta entità e commessi ormai circa 20 anni fa; i reati di detenzione di stupefacenti, anch’esso di modesta entità (si trattava di comma 4 dell’art. 73 D.P.R. 309/90, riguardante il possesso di hashish e marijuana), risalgono a 9 anni fa (febbraio 2017), sono rimasti isolati e relativi ad un periodo di permanenza in Italia nel quale il richiedente si trovava ancora in una situazione di precarietà (non risultano lavori in regola in quell’epoca), superati dal percorso di inserimento sociale successivamente intrapreso dallo stesso. Non risultano ulteriori segnalazioni a suo carico negli anni successivi.
Devono pertanto valorizzarsi, a tutela del diritto alla vita privata del ricorrente, gli altri elementi sopra evidenziati.
Pertanto, il Collegio si allinea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale è necessaria la valutazione della “sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona
straniera in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, non potendosi limitare il giudice a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all’esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere” (Cass. n. 26173/2023). “La necessità di un accertamento concreto ed attuale del requisito della pericolosità sociale è richiamata anche da quella giurisprudenza che, in tema di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, nel valutare se il divieto di espulsione stabilito dall’art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. non operi al ricorrere di comportamenti della persona che rappresentino una minaccia concreta ed attuale tale da pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica, impone al giudice di merito di effettuare una valutazione in concreto, senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali, ma valutando, ad esempio, la rilevanza dei reati accertati, l’eventuale condizione di disoccupazione, il comportamento tenuto nelle occasioni in cui ha dichiarato false generalità” (Cass. n. 6666/2017). “In definitiva, solo a fronte di un accertamento compiuto in questi termini è possibile riconoscere il carattere decisivo, rispetto alla concorrente condizione di convivenza dell’istante con il coniuge di nazionalità italiana, della pericolosità sociale del soggetto” (Cass. n. 26216/2020). Alla luce di quanto tutto sopra esposto, il percorso di integrazione socio-lavorativo in Italia, da ritenersi prevalente sulla assai risalente condotta antisociale, verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Nigeria. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, di cui si è detto, al percorso migratorio (detenuto in Libia per sei mesi) e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98."

