Tribunale di Genova 09 febbraio 2026

" Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale svolto nel territorio italiano, protetto a mente dell’art. 19, co. 1.1. TUI e dell’art. 8 CEDU. La ricorrente, in Italia da poco meno di quattro anni ha dimostrato impegno e determinazione nel raggiungimento di una propria integrazione sociale e lavorativa. Grazie anche al supporto ricevuto dagli zii, presso i quali ha ricevuto ospitalità fin dal proprio arrivo, la stessa è stato in grado di cogliere le diverse opportunità lavorative che le si sono presentate e ha dimostrato buone capacità nel campo della gestione e della cura della persona, ove risulta impiegata praticamente ininterrottamente a far data dal novembre 2022. Dalla documentazione in atti emerge come la ricorrente abbia sempre lavorato come badante a favore di tre diverse datrici di lavoro e come i vari rapporti di lavoro si siano susseguiti nel tempo. Solamente tra la fine del 2024 ed i primi mesi del 2025 la donna è risultata priva di un impiego, ma è altresì emerso come la stessa, non appena concluso il precedente rapporto di lavoro, si sia attivata presso il Centro per l’impiego per reperire altra attività...
Il percorso di integrazione così documentato risulta ancor più meritevole se si considera che lo stesso è stato svolto interamente al di fuori del circuito di accoglienza. L’inserimento sul nostro territorio così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con le persone a cui presta assistenza e quindi doversi adattare alle loro abitudini, ecc…).
Il patrimonio della personalità della ricorrente può, cioè, già dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendola portatrice di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine; nonostante la stessa abbia ancora legami significativi in Georgia, ove sono rimaste la sorella e la madre, la stessa qui può contare sul concreto e solido sostegno degli zii. Tali esperienze contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata e familiare ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell’art. 19 TUI ed all’art. 8 CEDU. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente (nessun precedente penale) - si ritiene dia diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale."

