Tribunale di Genova 09/02/2025

"Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, considerato il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, avviato fin dal suo arrivo e che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo. Un simile percorso (di cui meglio infra nel successivo paragrafo) verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel Paese d’Origine, con la conseguenza che il rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 CEDU e dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. …
Nel caso di specie, l’inserimento lavorativo (di cui infra) è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, tuttavia, si accompagna ad una serie esperienze sottese, non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali, l’apprendimento, giocoforza, della lingua italiana sul luogo di lavoro, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.). Tali esperienze pure contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell’art. 19 TUI e dell’art. 8 CEDU. A ciò si aggiunga, come visto, che recenti pronunce della Cassazione, in merito alla protezione complementare che qui ci interessa, hanno altresì statuito che nella valutazione rimessa al Giudice non rilevano solo i fattori di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, bensì anche le oggettive condizioni del Paese di origine di quest’ultimo ed in particolare il livello di rispetto dei diritti umani e ciò a prescindere dall’allegazione di uno specifico rischio in capo al ricorrente di compromissione di tali diritti. In sostanza deve essere effettuata una valutazione il più complessa e globale possibile. ….
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dello specifico livello di integrazione raggiunta dal ricorrente deve affermarsi che l’eventuale rimpatrio dello stesso, comportante una brusca interruzione del percorso svolto, costituirebbe, per ciò solo, una condizione degradante, e integrerebbe, dunque, una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. A tal riguardo, come detto, occorre anche tenere conto anche delle condizioni di oggettiva invivibilità dell’area di provenienza (si rimanda alle informazioni sul paese di origine – C.O.I. – richiamate nel paragrafo della protezione sussidiaria) in cui lo stesso sarebbe costretto, nuovamente, da coattivo rimpatriato, a calarsi, con l’aggiuntivo rischio di subire la diffidenza, se non addirittura l’ostracismo, dei suoi connazionali.
Deve aggiungersi che, come già detto non sono state allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l’espulsione. Tutte le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano, dunque, una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (nessun precedente, né carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.

