Tribunale di Genova 07 gennaio 2026

“Tutto quanto premesso, osserva il Tribunale che, in caso di rimpatrio, il ricorrente corre un concreto rischio di persecuzione per motivi legati alla sua opinione politica. Il Manuale UNHCR sulle Procedure e Criteri per la Determinazione dello Status di Rifugiato, suggerisce che “avere opinioni politiche diverse da quelle del Governo non costituisce di per sé un motivo per richiedere lo status di rifugiato, e un richiedente deve dimostrare di temere di essere perseguitato per aver sostenuto tali opinioni. Ciò presuppone che il richiedente abbia opinioni non tollerate dalle autorità, che siano critiche nei confronti delle loro politiche o metodi. Presuppone inoltre che tali opinioni siano giunte a conoscenza delle autorità o siano da queste attribuite al richiedente.” La persecuzione da parte del Governo spesso non assume l’aspetto esplicito di una punizione per l’opinione espressa, bensì “Più frequentemente, tali misure assumono la forma di sanzioni per presunti atti criminali contro il potere dominante. Sarà quindi necessario stabilire l'opinione politica del richiedente, che è alla base del suo comportamento, e il fatto che essa abbia portato o possa portare alla persecuzione che egli afferma di temere.” Alla luce del procedimento penale a carico del fratello del ricorrente per la sua partecipazione non violenta alle manifestazioni del 2017-2018, si può desumere che anche il ricorrente possa subire pari trattamento persecutorio in caso di rientro in Camerun. Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.”

