Tribunale di Genova 23.12.2025

"Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, sotto il profilo della tutela del diritto alla vita privata e familiare, emergendo dagli atti il radicamento sociale e lavorativo del ricorrente sul territorio nazionale.
Le condizioni del Paese di origine, assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell’art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”
Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all’art. 10 comma 3 Cost.
Da questo punto di vista, occorre tenere conto della situazione del Perù, il quale, nonostante dalle COI si sia preso atto dell’intervento della polizia a seguito di eventi di particolare violenza, si può evincere anche come intere zone della città di Lima e dei distretti limitrofi siano, di fatto, in mano alle bande criminali, e quindi, de facto, non sottoposte al controllo delle forze di polizia.
Dalle informazioni raccolte, è parso chiaro come quello dell’estorsione sia un problema dilagante in Perù.
Nel corso del 2022, sono state presentate più di 8000 denunce per estorsione, il 62% in più rispetto al 2021. Ciononostante, in molti casi le vittime di estorsione non sporgono denuncia
per timore di ritorsioni."

