Tribunale di Genova 01 agosto 2025

"Come già evidenziato in linea generale, tenuto conto dello specifico livello di integrazione raggiunta dal ricorrente deve affermarsi che l’eventuale rimpatrio dello stesso, comportante una brusca interruzione del percorso svolto, costituirebbe, per ciò solo, una condizione degradante, e integrerebbe, dunque, una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98..
A tal riguardo, come detto, occorre anche tenere conto anche delle condizioni di oggettiva invivibilità dell’area di provenienza (si rimanda alle informazioni sul paese di origine – C.O.I. – richiamate nel paragrafo della protezione sussidiaria, tenuto conto anche dell’area di provenienza SYLHET sottoposta a eventi climatici catastrofici) in cui lo stesso sarebbe costretto, nuovamente, da coattivo rimpatriato, a calarsi, con l’aggiuntivo rischio di subire la diffidenza, se non addirittura l’ostracismo, dei suoi connazionali."

