PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO SENEGALESE - Il principio generale di irretroattività comporta che la nuova legge (cd decreto sicurezza) non possa essere applicata al caso di specie

Tribunale di Genova, provvedimento del 31 ottobre 2018

"Venendo all’esame della domanda subordinata, deve essere preliminarmente affrontata la problematica relativa all’entrata in vigore del D.L. n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla GU del 4.10.2018 ed in vigore dal 5.10.2018, in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l’art.5 comma 6 T.U.I. ed ha modificato l’art.32 comma 3 l. 25/08, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali). Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale, senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale. In tale contesto normativo si impone il ricorso ai principi generali di cui all’art.11 disp.prel. c.c.. Per la giurisprudenza della Corte Suprema, il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso (lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore; cfr. Cass. civ.sez. I, 3.7.13, n. 16620, Cass. SSUU 2926/67, 2433/00 e 14073/02). (...) Vanno quindi valutate circostanze preesistenti. Più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesione dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Il principio generale di irretroattività comporta allora che, nel caso di specie, la nuova legge non possa essere applicata, essendo procedimento relativo a rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.2018.

Scarica il provvedimento

Anche noi usiamo i Cookie

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.