Merita protezione umanitaria il cittadino senegalese perché nella sua regione i diritti fondamentali non sono garantiti ed egli si è perfettamente integrato in Italia

Tribunale di Genova, ord. 12 febbraio 2018

"Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata innanzitutto la sua provenienza da una zona di particolare pericolo del Senegal che, pur non integrando, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata.

Appare dunque verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paese per poi giungere in Libia, dove è stato incarcerato senza motivo, subendo altresì gravi violenze e del tempo trascorso dall’allontanamento dal suo paese, che il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015. D’altra parte è stato anche ampiamente comprovato, con la rilevante documentazione depositata all’odierna udienza, il particolarmente positivo e proficuo percorso di inserimento del richiedente nel contesto sociale del genovesato, lo stesso ha infatti seguito e segue corsi scolastici e professionali, ha svolto attività di volontariato ed è riuscito a reperire anche regolari occasioni lavorative, attualmente lavora come saldatore in una fabbrica di Campoligure.
Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286."

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