Buon comportamento e mancanza di legami affettivi: riconosciuta la protezione umanitaria ad un cittadino ivoriano

Tribunale di Genova, 30 novembre 2017

"Rileva il Tribunale che il sig --- ha compiuto un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, come dimostra l’assunzione, sia pure con contratto a tempo determinato fino al 31.5.2018 ma con possibilità di riassunzione a settembre 2018, presso la ditta di ----  in qualità di bracciante agricolo.

Sta studiando la lingua italiana, come ha potuto dimostrare in udienza rispondendo a qualche domanda senza l’ausilio dell’interprete e si è impegnato particolarmente nelle opere di volontariato (vd la dettagliata relazione inviata dalla Cooperativa Sociale ---  del 28.11.17).
Valutato anche il buon comportamento tenuto in Italia dal richiedente sulla base delle risultanze in atti (non risultano precedenti penali, né pendenze presso la Procura di Genova), il lungo tempo trascorso dall’emigrazione e la mancanza di legami affettivi nel Paese d’origine, si reputa sussistere una situazione di vulnerabilità che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio."

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