“Risulta dirimente la doglianza relativa alla mancata valutazione della complessiva condotta di vita della ricorrente, in quanto l’Amministrazione si sarebbe soffermata solo sull’esistenza di un pregiudizio penale, senza altro indagare.
Invero, nella materia in questione, l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che si traduce.
“in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
Il conferimento dello status di cittadino, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 657/2017).
Il sindacato giudiziale sulla valutazione così compiuta dall'Amministrazione non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
E’ infatti vero che le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento “si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364/2023).
Tuttavia, una incompleta assunzione dei fatti indicativi della condotta di vita della ricorrente, anche successiva alla commissione dei reati in questione (nonché del suo grado di integrazione nella comunità nazionale), accertata nella circostanza, ha privato l’Amministrazione di elementi di giudizio potenzialmente rilevanti per una eventuale decisione finale di segno opposto.
Peraltro, nel caso in esame è documentata la formale riabilitazione dal detto reato, ottenuta dall’interessata nel 2023; dato storico che, se non poteva essere acquisito dal Ministero all’epoca dell’istruttoria (in quanto ancora la riabilitazione non era stata pronunziata), poteva e doveva ab origine essere valutato in termini di successiva condotta di vita dell’istante.
Ne segue l’illegittimità del provvedimento impugnato, con il suo conseguente annullamento, salvi gli ulteriori provvedimento dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere.”


