Sentenza 09.07.2025
“La violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 si atteggia come vizio radicale del provvedimento nel caso di attività discrezionale… L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, comporta la necessaria caducazione dell’atto viziato (Cons. Stato, sez.III, 18 agosto 2022, n. 7267), presumendosi juris et de iure la rilevanza causale di tale omissione nel corretto esercizio del potere della P.A. l’impossibilità di provare in giudizio che il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato… Ed invero, il provvedimento in esame si connota per l’ampia natura discrezionale della valutazione rimessa all’autorità amministrativa (Tar per il Lazio, sezione V, 3 gennaio 2025 n. 142), sicché la denunciata violazione dell’articolo 10 bis integra un vizio totalmente radicale da precludere a questo giudice di di esaminare censure astrattamente idonee i) a far ritenere che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere o avere un contenuto diverso; ii) a sostituire, in prima battuta le valutazioni discrezionali non ancora esercitate da parte della P.A.”

