“…ritiene il Tribunale che, nel cammino progressivamente compiuto dal ricorrente in Italia, si rinvengano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale: dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive dallo stesso fornite nel corso dell’udienza di comparizione risulta, infatti, che egli ha dimostrato radicamento ed integrazione in Italia sotto tutti i profili, lavorativo, linguistico, formativo e abitativo…
Tutto quanto sopra consente di affermare che il ricorrente ha avviato un percorso di integrazione, sfruttando tutte le opportunità di rieducazione offertegli durante la detenzione, così da realizzare quanto previsto dall’art. 27 Costituzione.
Venendo ora alle vicende penali del ricorrente, emerge per tabulas che questi è gravato da precedenti penali.
Ciò posto, nella valutazione della pericolosità del ricorrente deve trovare applicazione il principio interpretativo già affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero che si deve escludere per i reati previsti dall’art. 4 co 3 T.U.I un automatismo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno e che non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale, da accertarsi in concreto e all’attualità “in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell’immigrazione, a fronte dell’esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (si veda Cass. 23597/2023; Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023)”
Verifica in concreto che secondo la Suprema Corte deve svolgersi tenendo conto di quanto segue: “Se è ben vero che l’inserimento di un migrante all’interno del tessuto sociale del paese ospitante non può che comportare la condivisione dei valori che la comunità nazionale ha posto a suo fondamento e il rispetto dei medesimi, occorre però considerare che non tutti i reati sono indice di una simile estraneità ai principio cardine della nostra società (si pensi, ad esempio, a molti casi di reati colposi).
Pertanto, ove il giudice di merito intenda sostenere che la commissione di un reato dimostri il mancato inserimento del migrante nel contesto sociale italiano, deve circostanziare la propria affermazione e spiegare quale sia il reato commesso e perché lo stesso sia espressivo di una condotta di vita in contrasto con i valori fondanti del vivere civile italiano, tenendo conto anche dell’epoca di commissione del reato e delle vicende personali successive”.
Non può trascurarsi, nel caso di specie, anche quanto espresso dalla Suprema Corte con riferimento alla non ostatività, al riconoscimento della protezione speciale, delle sentenze di condanna a pena patteggiata “In tema di protezione umanitaria, la sentenza di condanna con patteggiamento non può ritenersi ostativa al riconoscimento di una condizione di vulnerabilità, in mancanza di altri fatti che siano espressivi di una personalità proclive a delinquere del richiedente, tenuto conto delle finalità di tale forma di protezione e della funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27, comma 3, Cost.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d’appello che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria esclusivamente alla luce di una sentenza di condanna con patteggiamento per sequestro di persona, omettendo di considerare che il ricorrente, negli otto anni successivi, non aveva posto in essere alcuna condotta antigiuridica ed aveva realizzato un significativo percorso di integrazione sociale e lavorativo)”.
Orbene, è proprio la capacità di convinta adesione al programma trattamentale, anche con riferimento all’acquisizione di consapevolezza del disvalore dei comportamenti criminosi posti in essere, che consente al Tribunale di affermare che i reati in relazione ai quali sono intervenute le sentenza a carico del ricorrente, per fatti peraltro risalenti, non sono indice di pericolosità attuale e concreta, che la detenzione ha consentito allo stesso di sviluppare nuove competenze e che questi, nel corso del tempo, ha in concreto dimostrato la volontà di radicamento della propria vita privata in Italia.
Il ricorrente si trova infatti nel nostro Paese da dieci anni e, dopo un primo periodo di difficoltà e sbandamento, ha reperito un’occupazione dalla quale trae un reddito che gli consente lo svolgimento di una vita non solo dignitosa, ma anche in totale autonomia, vive in un’abitazione locata con regolare contratto a lui intestato a dimostrazione della sua indipendenza anche abitativa, parla, con proprietà di linguaggio, la lingua italiana come emerso in udienza e ha svolto in Italia i propri percorsi di preparazione professionale, dimostrando così un impegno costante e una volontà apprezzabile nel radicarsi sul territorio nazionale.
Non può peraltro trascurarsi che nel Paese di accoglienza il ricorrente ha vissuto la maggior parte della propria vita, essendo partito dal Paese di origine ancora minorenne.
L’allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell’art. 19.1.1. T.U.I., al medesimo va riconosciuto il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall’art. 32 terzo comma del D.lgs 25 del 2008.


