Tribunale di Genova. Autorizzazione a rimanere nelle more dell’esito del ricorso, in favore di richiedente protezione internazionale (post patto) cittadino della Nigeria

“…Alla luce delle allegazioni ed acquisizioni anche in via d’ufficio, si ritiene sussista
pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile tenuto conto dei motivi di
impugnazione, dell’assenza di motivi in contrario (nulla avendo segnalato il PM notiziato
del procedimento) e del fatto che l’esecuzione comporterebbe l’espulsione del richiedente;
in caso di espulsione, infatti, in caso di accoglimento del ricorso, la sua concreta esecuzione
risulterebbe estremamente difficoltosa;
inoltre, qualora il richiedente permanesse sul territorio nazionale in attesa della decisione,
vedrebbe estremamente limitati diritti fondamentali, quali quello ad un’assistenza sanitaria
integrale, allo studio, al lavoro.
Inoltre, va osservato che il ricorrente proviene dalla NIGERIA, ovvero da un Paese ove,
seppure non caratterizzalo da una violenza indiscriminata e diffusa, è tuttavia indubbia la
sussistenza di una condizione di insicurezza e instabilità oltreché di gravi violazioni dei
diritti civili, tali da rendere difficile e incerta la vita quotidiana dei cittadini, come risulta
dalle stesse fonti citate nel provvedimento impugnato consultate in questa sede e che qui
si richiamano.
ln questo scenario e considerato che in relazione alla persistenza della tutela della vita
privata e familiare, anche dopo la riforma dell’art. 19 TUI, in ossequio alla normativa
sovranazionale (art. B CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI, occorre procedere ad una
valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i
principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione
umanitaria, seppure con la forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa,
sussistono circostanziate ragioni, alla luce delle situazioni di gravi violazioni di diritti umani,
risultanti dalle COI consultate, e delle condizioni soggettive del ricorrente riportate alla CT
e ribadite in ricorso per concedere l’autorizzazione richiesta”.

LEGGI IL DECRETO

Related posts