“La documentazione in atti restituisce un quadro particolarmente significativo di
integrazione sociale, lavorativa e familiare della ricorrente, la quale ha intrapreso un
serio e continuativo percorso di inserimento nel contesto italiano fin dal suo ingresso nel
progetto SAI della Cooperativa *** , manifestando costante impegno
nell’apprendimento della lingua italiana, nella formazione professionale e nella
costruzione di una stabile autonomia personale. ..
Nel complesso, la documentazione prodotta evidenzia non soltanto un apprezzabile
percorso di integrazione lavorativa e formativa della ricorrente, ma anche la piena
realizzazione di una dimensione familiare stabile e socialmente radicata, il cui fulcro è
rappresentato dal percorso educativo, scolastico e relazionale della figlia minore, ormai
profondamente inserita nel contesto italiano e destinataria di un progetto di crescita
personale che troverebbe inevitabile e grave pregiudizio in caso di interruzione del
percorso attualmente in essere.
A ciò va aggiunto che il patrimonio della personalità della ricorrente può dirsi già
arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione,
rendendola portatrice di una vita privata e familiare altra e diversa da quella lasciata nel
Paese di origine.
Occorre, a questo punto, procedere ad una valutazione delle oggettive condizioni
di vita nel suo Paese di origine al fine di effettuare il giudizio di bilanciamento utilizzato
dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 e 24413 del 2021 e rilevante anche
con riferimento al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1. come sopra riportato.
Passando ad esaminare il contesto territoriale e la situazione dei diritti umani
del Paese in cui dovrebbe rientrare la ricorrente, occorre analizzare la situazione in
Tunisia ove, pur non riscontrandosi una violenza indiscriminata, non si possono
escludere criticità, con compressioni dei diritti civili e politici della popolazione….
Comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di
rimpatrio in Tunisia con quella in cui risulta ormai ben inserita, si ritiene che possa
essere ravvisata “un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel
godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita
dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall’attuale positivo contesto di vita
contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli
obblighi internazionali, dall’art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò la porrebbe in una
posizione di particolare vulnerabilità.
In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione
degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e
dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. “


