"Il buon comportamento in Italia e la condizione di vulnerabilità del richiedente dovuta alla giovane età e ai traumi subiti in Libia, giustificano la protezione umanitaria"

 

Tribunale di Genova, ord. 31 gennaio 2018

"Valutato il buon comportamento tenuto in Italia dal richiedente sulla base delle risultanze in atti (non risultano precedenti penali, né pendenze presso la Procura di Genova), la condizione di vulnerabilità dovuta alla sua giovanissima età, alle esperienze traumatiche vissute in Libia (dove è stato prima ingiustamente ristretto in carcere e quindi ridotto in stato di schiavitù, costretto a lavorare gratuitamente di giorno e obbligato a rientrare di notte in carcere) e alla mancanza di legami affettivi nel Paese d’origine, si reputa sussistere una situazione di vulnerabilità che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio."

 

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